IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione, Visto l'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 404, relativa all'Accordo italo-germanico per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961; Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3 della legge sopraindicata; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le finanze; Decreta: Art. 1. La somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania al Governo della Repubblica italiana in base all'Accordo del 2 giugno 1961 a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia, sara' ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui al presente decreto. Hanno diritto alla suddetta riparazione coloro i quali, in qualunque circostanza e ovunque si trovassero, anche fuori del territorio dello Stato, furono deportati per le ragioni di cui al comma precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per aver: a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero, b) svolto attivita' politica, in contrasto con le direttive del regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero, c) appartenuto a partiti politici vietati dai regimi nazionalsocialista e fascista, ovvero, d) compiuto manifestazioni o atti di protesta contro il regime fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero, e) partecipato a scioperi, o compiuto atti in occasione degli stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero, f) subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o di azioni di rappresaglia, ovvero, g) subito persecuzioni per ragioni razziali. Hanno ugualmente diritto alla suddetta riparazione gli internati militari e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad atto di resistenza o ritenuto tale o per atti considerati di sabotaggio alla produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di concentramento nazionalsocialisti.