IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  87  della Costituzione, Visto l'art. 3 della legge 6
febbraio  1963,  n. 404, relativa all'Accordo italo-germanico per gli
indennizzi  a  cittadini  italiani  colpiti da misure di persecuzione
nazionalsocialiste, concluso a Bonn il 2 giugno 1961;
  Udito il parere della Commissione parlamentare prevista dall'art. 3
della legge sopraindicata;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le
finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  La  somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania
al Governo della Repubblica italiana in base all'Accordo del 2 giugno
1961  a  titolo  di riparazione morale a favore di cittadini italiani
che  furono  vittime  della deportazione per ragioni di razza, fede o
ideologia,  sara' ripartita fra i beneficiari secondo le norme di cui
al presente decreto.
  Hanno   diritto  alla  suddetta  riparazione  coloro  i  quali,  in
qualunque  circostanza  e  ovunque  si  trovassero,  anche  fuori del
territorio  dello  Stato,  furono  deportati per le ragioni di cui al
comma  precedente, nei campi di concentramento nazionalsocialisti per
aver:
    a) compiuto atti relativi alla lotta di liberazione, ovvero,
    b)  svolto  attivita' politica, in contrasto con le direttive del
regime fascista e delle forze tedesche di occupazione, ovvero,
    c)   appartenuto   a   partiti   politici   vietati   dai  regimi
nazionalsocialista e fascista, ovvero,
    d)  compiuto  manifestazioni  o atti di protesta contro il regime
fascista o contro le forze tedesche di occupazione, ovvero,
    e)  partecipato  a  scioperi,  o compiuto atti in occasione degli
stessi, ritenuti ostili alle forze germaniche di occupazione, ovvero,
    f)  subito cattura in occasione di rastrellamenti, di scioperi, o
di azioni di rappresaglia, ovvero,
    g) subito persecuzioni per ragioni razziali.
  Hanno  ugualmente  diritto  alla suddetta riparazione gli internati
militari  e i lavoratori non volontari in Germania che, in seguito ad
atto  di  resistenza  o  ritenuto  tale  o  per  atti  considerati di
sabotaggio  alla  produzione tedesca, vennero trasferiti nei campi di
concentramento nazionalsocialisti.